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PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PROFESSIONALIZZANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA “DIGITAL METHODS FOR SOCIAL SCIENCE” SUL TEMA “STUDIO DELLE DINAMICHE SOCIALI SUL WEB E LA CONSEGUENTE ANALISI DEI DATI MEDIANTE TECNICHE DI DATA SCIENCE”

Oggetto della selezione

É indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Assegno Professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica "Scienze umane e sociali, patrimonio culturale" da svolgersi presso l’Istituto per le Tecnologie Didattiche UO di Palermo del CNR nell'ambito del programma di ricerca “Digital Methods for Social Science” per la seguente tematica: “Studio delle dinamiche sociali sul Web e nei social media e analisi dei relativi dati mediante metodi e tecniche di Data Science” sotto la responsabilità scientifica del Dott. Giovanni Fulantelli.

Durata e importo dell'assegno

L’assegno di ricerca avrà una durata di 1 anno e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a sei anni, come risultante dal combinato disposto dell’art. 22, comma 3, della legge 240/2010 e dell’art. 6, comma 2 bis, della L. 27 febbraio 2015 n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell’assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all’art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all’entrata in vigore della L. 240/2010. Eventuali differimenti della data di inizio dell’attività prevista nell’ambito dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell’attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L’interruzione dell’attività prevista nell’ambito del conferimento dell’assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell’importo dell’assegno per il periodo in cui si verifica l’interruzione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 13 del disciplinare o da altre norme specifiche in materia. Il termine finale di scadenza dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell’interruzione. L'importo dell'assegno di ricerca, corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico del CNR. L'importo dell'assegno può essere derogato per la tipologia di assegni di ricerca grant e per gli assegni attivati su programmi di ricerca o formazione alla ricerca, finanziati o cofinanziati da Enti Nazionali e Internazionali, la cui normativa specifica preveda in modo inderogabile la determinazione dell’importo da corrispondere. L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III livello professionale. L’assegnista è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal CNR. Il contraente svolge l’attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall’età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione: a) diploma di laurea in Scienze dell’Informazione, Informatica, Ingegneria Informatica, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure Laurea Specialistica nelle classi 35/S, 100/S, 23/S di cui al D.M. 509/99, oppure Laurea Magistrale nelle classi LM-32, LM-91, LM-18 di cui al D.M. 270/04. b) Tutti i titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it). L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Disciplinare; c) esperienza nell’ambito della tematica di cui all’art. 1 dichiarato con le modalità di cui all’art. 4; d) documentata esperienza nell’analisi dei dati provenienti da social media e) conoscenza della lingua inglese; f) conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri) Costituirà elemento preferenziale nella valutazione, il possesso dei seguenti requisiti: - esperienza nella progettazione e sviluppo di moduli software per l’estrazione dei dati dal Web; - esperienza nell’elaborazione statistica di dati di ricerca qualitativa e quantitativa; L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal CNR o istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010 e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge suindicata, la titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero.

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